Il consiglio dell'Ordine e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' composto da: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per piu' di due volte.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;194~art9 · fonte su Normattiva