Per i locali destinati al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e' corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1 gennaio 1995 ed e' erogato con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonche' per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine.

Testo vigente dal 3 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-27;99~art2 · fonte su Normattiva