All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;100~art5 · fonte su Normattiva