Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278. I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Testo vigente dal 19 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-11;748~art2 · fonte su Normattiva