Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Art. 2 — Comitato di assaggiatori
All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;
- b)dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita':
- a)la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
- b)i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
- a)essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
- b)non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
- c)non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
- a)numero del verbale;
- b)data e ora del prelevamento dei campioni;
- c)descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
- d)nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
- e)attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
- f)nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
- g)dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
- h)orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Testo vigente dal 31 gennaio 2013
