I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneita' per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilita' degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni. Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art8 · fonte del testo