Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1466~artunico · fonte del testo