Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1962
