I datori di lavoro di Campione d'Italia i quali abbiano gia' stipulato le convenzioni previste dal precedente articolo 2 o provvedano a stipularle o integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere, ai sensi del precedente articolo 3, l'approvazione, con effetto retroattivo, delle convenzioni stesse e l'esonero dal pagamento dei contributi ed accessori relativi alle assicurazioni obbligatorie, per le quali e' stata stipulata la convenzione, altrimenti dovuti agli istituti ed enti nazionali di previdenza e assistenza per i periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della presente legge. L'approvazione della convenzione sara', tuttavia, subordinata, per quanto riguarda l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, alla copertura assicurativa di tutti i periodi durante i quali i lavoratori siano stati occupati alle dipendenze del datore di lavoro stipulante.

Testo vigente dal 7 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-12;1007~art4 · fonte su Normattiva