Con effetto dal 10 luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni: assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente; contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728.

Testo vigente dal 18 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1442~art3 · fonte del testo