L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge. Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Testo vigente dal 29 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1235~art2 · fonte su Normattiva