Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4. All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Testo vigente dal 29 dicembre 1967
