Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
Art. 25 — Relazione al Parlamento
Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.
Testo vigente dal 27 ottobre 2005
