Art. 9 — Disposizioni in materia fiscale
Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attivita' e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalita' della presente legge e per gli scopi associativi.
Testo vigente dal 27 ottobre 2005
