La misura dell'indennita' di trasferta spettante nei casi in cui e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, e' soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui allo articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Testo vigente dal 3 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;852~art5 · fonte su Normattiva