Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attivita' svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Nel giudizio in via principale, la censura sull'intero testo della legge va letta nel complessivo contesto del ricorso, poiché si limita a esporre in sintesi una doglianza che viene poi rivolta contro disposizioni determinate: è perciò a queste che deve farsi riferimento per individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. - In termini, citata la sentenza n. 317/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 116 cost. · Art. 2 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art15 · fonte su Normattiva