Sono abrogati:

  • a)il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
  • b)la legge 27 marzo 1980, n. 112;
  • c)il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art21 · fonte su Normattiva