Art. 7 — Ricusazione degli arbitri
Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
