Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art7 · fonte su Normattiva