I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza. Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneita'.

Testo vigente dal 26 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;239~art2 · fonte su Normattiva