Art. 10 — Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi
Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione". All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.
Testo vigente dal 3 aprile 2001
