Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

  • a)personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
  • b)personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non puo' allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
  • c)personale impiegato in servizi di istituto in localita' di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
  • d)personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai fini della disponibilita' per l'impiego. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Testo vigente dal 31 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-18;203~art1 · fonte su Normattiva