I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso. I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro ente o istituto. Nessun lavoro puo' essere presentato piu' di una volta ai concorsi di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 21 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1078~art4 · fonte del testo