Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".

Testo vigente dal 23 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art33 · fonte su Normattiva