Art. 20 — Collaborazione tra soggetti istituzionali
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorita' scolastica provinciale e gli enti locali delegati.
Testo vigente dal 9 febbraio 1994
