Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 20 — Collaborazione tra soggetti istituzionali

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorita' scolastica provinciale e gli enti locali delegati.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art20 · fonte su Normattiva