L'Opera continuera' la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad in ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32. Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art19 · fonte su Normattiva