La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale. Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. La graduatoria e' formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. Ai concorsi in cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;125~art10 · fonte su Normattiva