L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "ART. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Testo vigente dal 4 settembre 2000
