Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa e' assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della motivazione.

Testo vigente dal 11 agosto 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20288/2025

    20 luglio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello.

    Art. 12 · Art. 11 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2004-08-03;206~art12 · fonte su Normattiva