Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche e' effettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonche' del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio gia' deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.

Testo vigente dal 14 luglio 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art10 · fonte su Normattiva