Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche e' effettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonche' del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio gia' deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.
Testo vigente dal 14 luglio 1984
