L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche; appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri; rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora: venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione; si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita'; non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione; non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III. Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 17 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art39 · fonte su Normattiva