Entro nove mesi dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione. Entro trenta giorni dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce alle competenti commissioni parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento puo' avvalersi della collaborazione di una struttura professionalmente esercente l'attivita' di ricerche di mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione paritetica Governoeditori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori. La valutazione sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri: parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al comma 2.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-13;108~art2 · fonte su Normattiva