Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554, n. 5) e 562, capoverso, spetta un'equa riparazione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle piu' gravi conseguenze personali e familiari derivate dalla prima condanna. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 501.

Testo vigente dal 26 maggio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-14;481~art2 · fonte su Normattiva