E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Nulla e' innovato per quanto riguarda i premi di fedelta' al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. La trasgressione al divieto di cui al primo comma e' punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-01;316~art11 · fonte del testo