La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o piu' aziende, purche' il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.
Testo vigente dal 21 febbraio 1992
