I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono prorogati, con le modifiche di cui al successivo art. 2, sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia. Essi cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.

Testo vigente dal 17 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-14;49~art1 · fonte del testo