Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilita', oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime. Nulla e' dovuto se la modifica al perimetro lagunare e' avvenuta per causi naturali.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art9 · fonte su Normattiva