Il personale ferroviario puo' essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa. L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potra' essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovra' avere carattere temporaneo. Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potra' essere rinnovato con provvedimento motivato. Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art12 · fonte su Normattiva