L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonche' per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purche' i dipendenti lo richiedano. Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri. Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art28 · fonte su Normattiva