Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416
Art. 12 — Trattamento straordinario di integrazione salariale
All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.";
- b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".
Testo vigente dal 21 marzo 2001
