Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:
- a)lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
- b)lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
- c)lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
- d)lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
- e)lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
- f)lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
- g)lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Testo vigente dal 3 dicembre 1984
