Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:

  • a)lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
  • b)lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
  • c)lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
  • d)lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
  • e)lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
  • f)lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
  • g)lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Testo vigente dal 3 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-29;798~art2 · fonte su Normattiva