Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-29;798~art23 · fonte su Normattiva