Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 1 — Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art1 · fonte su Normattiva