Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 1 — Presupposti e finalità della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
