Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 33 — Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, puo' sovvenzionare con proprio decreto:

  • a)manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata;
  • b)manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonche' da societa', istituzioni, associazioni e complessi che abbiano gia' svolto, da almeno due anni, attivita' in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
  • c)manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art33 · fonte su Normattiva