Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 33 — Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero
Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, puo' sovvenzionare con proprio decreto:
- a)manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata;
- b)manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonche' da societa', istituzioni, associazioni e complessi che abbiano gia' svolto, da almeno due anni, attivita' in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
- c)manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
