Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 115 — Copertura dell'onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art115 · fonte su Normattiva