Il questore e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art14 · fonte su Normattiva