Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 69 — Assistenza religiosa
Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
