Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 86 — Composizione del Consiglio nazionale di polizia

Il Consiglio nazionale di polizia e' presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato. Esso e' composto da sessanta membri, dei quali:

  • a)trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentativita', e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;
  • b)trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art86 · fonte su Normattiva