Qualora ne sia ravvisata la necessita' o la opportunita', la Banca nazionale delle comunicazioni puo' essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui e' demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti. La gestione straordinaria, sara' regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili. La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;700~art13 · fonte su Normattiva