Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione. Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

Testo vigente dal 26 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art7 · fonte su Normattiva