La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all'articolo 1 ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all'articolo 3 e' esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini. Nei casi di cui al comma 1 gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.

Testo vigente dal 1 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;165~art8 · fonte su Normattiva