Art. 1
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attivita'
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Testo vigente dal 2 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva